Retail Investment Strategy (RIS): la riforma del quadro normativo per la clientela al dettaglio.
By Luca Cecchini & Federico Lusian
Che cos’è la Retail Investment Strategy ?
La Commissione Europea (CE) ha avviato nel 2020 un nuovo piano d’azione dell’iniziativa nota come Capital Markets Union (CMU) con l’obiettivo di accrescere la partecipazione e il livello di fiducia degli investitori al dettaglio nei mercati dei capitali.
Sono così state attuate una serie di iniziative mirate tra le quali la RIS, un pacchetto legislativo volto a rivedere la regolamentazione in essere (MiFID II, IDD, UCITS, AIFMD, Solvency II e PRIIPS) per la clientela al dettaglio. Di seguito i principali obiettivi dell’iniziativa:
- migliorare il quadro normativo al fine di consentire all’investitore di dettaglio di prendere decisioni che soddisfino le sue esigenze e preferenze;
- innalzare il livello di tutela dell’investitore retail, creando una visione olistica della regolamentazione relativa alla protezione degli investitori;
- canalizzare finanziamenti privati nell’economia dell’UE e finanziare la digital transition ed il green deal europeo.
Consultazioni ed interazioni pubbliche sugli incentivi: cosa è emerso?
La CE, al fine di raccogliere opinioni sul funzionamento dell’attuale quadro normativo per gli investimenti al dettaglio, ha portato avanti due ampie consultazioni pubbliche e una interazione pubblica sul tema degli incentivi, questione ampiamente dibattuta a causa dei conflitti di interesse dovuti alla struttura di costo dei prodotti ed alle modalità di remunerazione dei consulenti.
Su quest’ultimo tema, la CE si proponeva di modificare il sistema attuale delle commissioni, passando da un modello “Commission based” ad uno “Fee based” nel quale il cliente, piuttosto che ricompensare solo una “Mgmt & Performance fee” alla fabbrica prodotto, come ad oggi previsto, avrebbe corrisposto anche una “Advisory fee” direttamente al distributore.
Un modello analogo è già in vigore sia nel Regno Unito (dal 2012) sia nei Paesi Bassi (dal 2014). In entrambi i casi, a seguito del divieto, è stato rilevato un notevole incremento dei servizi di sola esecuzione e dei prodotti IMA per i clienti con portafogli superiori a 50.000 euro. È stato inoltre registrato un calo delle spese relative ai prodotti di investimento al dettaglio; tuttavia, non ha portato ad una diminuzione delle commissioni di gestione tanto quanto desiderato.
Da queste interazioni pubbliche sul tema degli incentivi, è stato rilevato che diversi Stati Membri, tra cui Germania e Austria, hanno espresso posizioni contrarie sul divieto, considerandolo un “serio passo indietro” per il mercato europeo in quanto limiterebbe la scelta dei consumatori. In conclusione, la CE ha deciso di prevedere il divieto solo sugli incentivi per le vendite “execution-only”, oltre che di prevedere misure volte a migliorare i requisiti di trasparenza.
Cosa prevede la direttiva?
A seguito degli esiti delle consultazioni pubbliche effettuate, la CE ha pubblicato in data 24/05/2023 una proposta di riforma della RIS nella quale sono riportate le seguenti misure:
- promuovere scelte finanziarie più consapevoli tra i consumatori, incoraggiando gli Stati membri a implementare politiche nazionali che favoriscano l’educazione finanziaria dei cittadini, indipendentemente dall’età e dal contesto sociale-educativo;
- standardizzare l’informativa sui costi per aumentare la trasparenza nei confronti degli investitori al dettaglio, fornendo loro ogni anno una chiara panoramica dei costi e delle prestazioni del loro portafoglio di investimenti;
- fornire alle autorità competenti nuovi poteri esecutivi (sospendere/vietare/rimuovere le comunicazioni di marketing), affinché venga garantita la tutela degli investitori al dettaglio da pratiche di marketing ingannevoli;
- accrescere gli standard di qualificazione professionale per i consulenti finanziari, rivedendo i requisiti di adeguatezza e appropriatezza previsti dalla MIFID II e IDD e integrando nella loro formazione anche conoscenze riguardanti gli investimenti sostenibili;
- introdurre il divieto degli incentivi per le vendite “execution-only” e assicurare che la consulenza finanziaria sia allineata con gli interessi degli investitori al dettaglio;
- rivedere i criteri di idoneità per la categoria degli investitori professionali, con l’obbiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e adeguare i criteri di ammissibilità per gli investitori retail “sofisticati/avanzati”;
- implementare un questionario unico e standardizzato contenente le informazioni del cliente, facendo un focus sul portafoglio dell’investitore e consentendo la portabilità con altri intermediari finanziari (online broker, piattaforme online);
- aumentare la trasparenza e la comparabilità dei costi tramite l’utilizzo di benchmark standardizzati per tutti gli istituti finanziari, garantendo così un corretto rapporto qualità-prezzo per gli investitori al dettaglio;
- rivedere il KID previsto nei PRIIPs, migliorandone la chiarezza e introducendo una sezione dedicata agli investimenti sostenibili, al fine di adattarlo alle mutevoli esigenze degli investitori e al crescente utilizzo di dispositivi digitali.
Quali sono i prossimi passi?
A differenza dell’entrata in vigore di una direttiva ex-novo, in cui gli adeguamenti delle normative nazionali al testo europeo devono essere applicate da parte degli Stati Membri entro ventiquattro mesi (permettendo però l’applicazione immediata delle disposizioni), per la RIS, trattandosi di una modifica alle direttive già esistenti, l’iter legislativo prevede che l’accordo tra il Parlamento Europeo (PE), il Consiglio dell’Unione Europea (CEU) e la Commissione Europea (CE) venga approvato entro un anno, in questo caso entro maggio 2024 (TBC) e che gli Stati Membri adottino e pubblichino l’accordo entro 12 mesi. Le disposizioni invece saranno applicate 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.